WiFi libero, i dubbi del Garante e dei parlamentari
Segnalazione dell'authority tricolore al Governo: il MAC Address è un dato personale secondo la direttiva europea. Pronta una proposta di emendamento per riformulare il Decreto del Fare
Roma - Tutte le preoccupazioni del Garante per la protezione dei dati personali nella segnalazione inviata a Governo e Parlamento in seguito alla definitiva approvazione del cosiddetto Decreto del Fare. A destare maggiori perplessità sono i due articoli relativi alla discussa liberalizzazione dell'accesso ad Internet in WiFi e all'implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FES).
Al primo comma dell'articolo 10 - liberalizzazione dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica - il Decreto del Fare stabilisce che "l'offerta di accesso ad Internet al pubblico è libera e non richiede la identificazione personale degli utilizzatori". Resta però fermo "l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento (MAC address)".
Come sottolineato dal Garante tricolore, le informazioni relative all'accesso alla rete - ad esempio, gli indirizzi fisici dei vari terminali - sono considerate dati personali ai sensi della Direttiva europea sulla riservatezza e del Codice sulla privacy, in quanto molto spesso riconducibili all'utente che si è collegato a Internet. Si tratterebbe dei vecchi "obblighi di monitoraggio e registrazione dei dati che, stabiliti a suo tempo dal decreto Pisanu per categorie di gestori diverse da quanti offrono accesso ad Internet con modalità wireless, sono stati successivamente soppressi anche in ragione delle difficoltà e degli oneri legati alla loro applicazione". È per questo che l'Autorità teme una nuova ondata di tracciamento delle informazioni personali di chi accede ad Internet in WiFi.
Al primo comma dell'articolo 10 - liberalizzazione dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica - il Decreto del Fare stabilisce che "l'offerta di accesso ad Internet al pubblico è libera e non richiede la identificazione personale degli utilizzatori". Resta però fermo "l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento (MAC address)".
Come sottolineato dal Garante tricolore, le informazioni relative all'accesso alla rete - ad esempio, gli indirizzi fisici dei vari terminali - sono considerate dati personali ai sensi della Direttiva europea sulla riservatezza e del Codice sulla privacy, in quanto molto spesso riconducibili all'utente che si è collegato a Internet. Si tratterebbe dei vecchi "obblighi di monitoraggio e registrazione dei dati che, stabiliti a suo tempo dal decreto Pisanu per categorie di gestori diverse da quanti offrono accesso ad Internet con modalità wireless, sono stati successivamente soppressi anche in ragione delle difficoltà e degli oneri legati alla loro applicazione". È per questo che l'Autorità teme una nuova ondata di tracciamento delle informazioni personali di chi accede ad Internet in WiFi.
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